Onere di contestazione nel processo civile: la Cassazione detta un vademecum

Onere di contestazione nel processo civile: la Cassazione detta un vademecum
20 Ottobre 2021: Onere di contestazione nel processo civile: la Cassazione detta un vademecum 20 Ottobre 2021

Con la sentenza n. 8376/2020 la Corte di Cassazione è intervenuta, per l’ennesima volta, sul controverso tema dell’oggetto e delle modalità di adempimento dell’onere di contestazione.

Questa volta per precisare quali siano gli oneri che il codice di rito pone a carico delle parti e come questi si atteggino, a seconda delle modalità di allegazione dei fatti storici in concreto impiegate.

Preliminarmente la Corte ha ribadito che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica”, poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”. 

Se, invece, si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011…)”.

Ciò nondimeno, osservano i Giudici di Piazza Cavour “anche l'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”.

La regola processuale diretta a delimitare il thema probandum opera, invero, bilateralmente, e non in una sola direzione.

Infatti, “l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema pro bandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016)”.

Da queste premesse, la Corte ha tratto una sorta di vademecum, che ha così formulato:
(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati

(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
 
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati

(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)”.

Sul medesimo argomento pare opportuno segnalare l’ulteriore precisazione dettata da un’altra, recente sentenza della Suprema Corte (n. 17889/2020), secondo la quale “la generica deduzione d'assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cpc” e non adempie quindi all’onere dettato da tale disposizione.

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